Lo statuto dell'Associazione

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CORSO SALANI

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione denominata Associazione Corso Salani, con sede in Roma, via Annia 66, Cap 00184.

La sede dell’Associazione potrà essere variata dal Consiglio Direttivo senza che ciò comporti variazioni del presenta Statuto, provvedendo alle comunicazioni previste per legge e a comunicare tale variazione a tutti i soci.

Art. 2 - Caratteristiche

L’Associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione ed ideologia politica e non persegue alcun fine commerciale o di lucro. Essa si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti nonché dei contributi in denaro o in natura da parte dei singoli cittadini, enti e/o associazioni.

Art. 3 - Scopi

L’Associazione è regolata dal presente Statuto.

Gli scopi dell’Associazione sono i seguenti:

1. Contribuire alla conoscenza e alla diffusione dell’opera di Corso Salani: porsi come soggetto promotore e di coordinamento delle iniziative che si intendono attuare in merito alla promozione e diffusione delle opere di Corso Salani a livello nazionale e internazionale in accordo con produttori e con gli aventi diritto delle opere di Corso Salani. Costituire un archivio dove le opere di Corso Salani possano essere conservate, consultate e, nel caso, restaurate.

2. Catalogare e, eventualmente, contribuire alla pubblicazione delle opere di Corso Salani ancora inedite con particolare riferimento alla sua produzione letteraria e, più in generale, alle opere non cinematografiche;

3. Promuovere iniziative che tendano a favorire l’attività creativa dei cineasti nello spirito e con le modalità produttive che hanno caratterizzato il cinema di Corso Salani, anche attraverso l’istituzione di uno o più premi intitolati alla memoria di Corso Salani; in particolare, contribuire alla realizzazione di un Premio riservato ad autori di progetto “in progress” inteso come contributo per il completamento dell’opera.

4. Sensibilizzare i soggetti e le istituzioni culturali che possano materialmente farsi carico della realizzazione degli obiettivi dell’Associazione indicati in precedenza.

5. Promuovere e diffondere la conoscenza di opere cinematografiche e audiovisive indipendenti, in sintonia con l'ispirazione che ha caratterizzato le opere di Corso Salani.

6. Promuovere la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive in genere, in sintonia con l'ispirazione che ha caratterizzato le opere di Corso Salani, e la loro diffusione.

7. Compiere tutti gli atti propedeutici e preparatori per la costituzione di un'eventuale fondazione intitolata a Corso Salani e che persegua scopi analoghi a quelli dell'Associazione, ovvero per la trasformazione dell’Associazione nella suddetta eventuale Fondazione.

L’Associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, delle collaborazioni con altre associazioni, società od Enti aventi scopi analoghi o connessi al proprio.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l’Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:

1. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto di beni mobili o immobili, di diritti reali su beni di ogni tipo, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

2. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, o comodataria.

3. Stipulare comunque convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività.

4. Partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamente, alla promozione di scopi affini a quelli dell’Associazione. L’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti.

5. Costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, e al perseguimento degli scopi istituzionali di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

6. Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, produzione e diffusione di opere cinematografiche o audiovisive in genere, nonché compiere tutte le attività accessorie a tali attività, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere.

7. Organizzare eventi, rassegne e attività di promozione finalizzate alla diffusione e alla conoscenza delle opere di Corso Salani e di opere cinematografiche o audiovisive in genere.

Art. 4 - Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 - Soci

I soci dell’Associazione si distinguono in:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari;

c) soci onorari;

d) soci sostenitori.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono soci fondatori le persone che partecipano all’atto costitutivo e compongono il primo nucleo dei soci ordinari.

Sono soci ordinari le persone successivamente ammesse, per averne fatta esplicita richiesta, che si impegnino a partecipare attivamente ai programmi dell’Associazione.

Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione per particolari meriti professionali o scientifici e/o perché abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione e allo sviluppo dell’Associazione. I soci onorari sono ammessi con delibera motivata del Consiglio Direttivo, essi hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Sono soci sostenitori le persone, gli Enti, le Istituzioni, le Società, le Associazioni che, in sintonia con la finalità di cui all’articolo 3, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo con donazioni, contributi o con la propria attività. I soci sostenitori sono ammessi con delibera motivata del Consiglio Direttivo per una o più annualità e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Art. 6 - Ammissione dei soci

L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio.

Art. 7 – Esclusione dei soci

Il socio può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l’Associazione o che abbia compiuto violazioni gravi al presente Statuto o alla legge.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono del diritto a partecipare a tutte le attività sociali.

Sono riservati ai soci fondatori, onorari ed ordinari

- del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

- dell’elettorato attivo e passivo;

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

Ciascun socio ordinario e/o fondatore è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci ordinari e fondatori si impegnano a prestare la propria opera a favore dell’associazione rispettando le norme di legge, nonché quelle stabilite nel presente Statuto.

Art. 9 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati;

- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;

- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione;

- da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dall’art. 3 del presente Statuto;

- attività di carattere commerciale e produttivo;

- da ogni altro tipo di entrate.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci detenuti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Durante la vita dell’Associazione non possono essere distributivi, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale.

Art. 10 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

Art. 11 – Assemblea dei soci

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessione ordinarie e straordinarie. E’ composta da tutti i soci fondatori, ordinari ed onorari ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria:

o l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;

o l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

o la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;

o la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:

o le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’associazione;

o lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori, per i quali casi è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;

o la nomina del Collegio dei probiviri.

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi e per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l’anno successivo.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci (anche via fax o email) e da pubblicare sull'eventuale sito web dell’Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissata per l’adunanza.

Art. 12 – Validità dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare:

o in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;

o in secondo convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti e/o rappresentati almeno i tre quarti di tutti i soci iscritti al Libro soci. Per la validità della deliberazione e fatto salvo quanto prima previsto, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 13 – Svolgimento e lavori dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell’Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

L’Assemblea è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da un numero variabile di consiglieri, tra 2 e 15, eletti dall’Assemblea.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e li sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione dei compiti operativi e organizzativi dell’Associazione.

Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in un apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) anni.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è cooptato altro membro, scelto dal Consiglio Direttivo, fino alla prima Assemblea successiva, la quale provvederà alla nomina del nuovo consigliere o alla conferma di quello cooptato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo (anche via fax o email) almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno 2 giorni prima. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si considera in ogni caso come ritualmente convocato nel caso di presenza di tutti i membri dello stesso Consiglio Direttivo e nel caso in cui nessuno dei membri si opponga ala trattazione dell’aromento.

Art. 16 – Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

a) la nomina, tra i suoi membri, del Presidente;

b) la gestione dell’associazione;

c) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;

d) deliberare sull’ammissione dei soci;

e) convocare l’Assemblea;

f) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all’Assemblea;

g) nominare eventuali comitati tecnici scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;

h) adottare i provvedimenti di radiazione dei soci qualora si dovessero rendere necessari;

i) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione;

j) compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservato per legge o Statuto all’Assemblea.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 18 – Esercizio Sociali – bilancio preventivo e conto consuntivo

L’Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione:

- il bilancio preventivo;

- il rendiconto economico e finanziario.

E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19 – Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registi contabili essenziali che l’associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;

- il libro dei verbali e delle deliberazione dell’Assemblea;

- il libro dei verbali e delle deliberazione del Consiglio Direttivo;

- il libro giornale della contabilità sociale.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle vigenti disposizioni fiscali.

Art. 20 – Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

L’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea.

Il membro effettivo più anziano convoca il Collegio con una comunicazione via posta elettronica certificata o fax a tutti i membri almeno 5 giorni prima della riunione indicando luogo, data ed ordine del giorno; il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti e tre membri effettivi; in caso di assenza di un membro effettivo subentra il membro supplente più anziano. Le decisioni del Collegio sono valide se prese a maggioranza semplice dei presenti. La qualità del Membro del Collegio dei Probiviri si perde, oltre che per morte, per dimissioni volontarie, presentate per lettera a tutti i membri del Collegio e per conoscenza al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri viene chiamato a pronunciarsi sai Soci, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell’Associazione attraverso la segnalazione scritta nella quale dovrà essere indicata l’esposizione dettagliata dei fatti sulle seguenti materie: A) controversie relative all’interpretazione ed all’applicazione delle disposizioni dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dell’eventuale Regolamento, nonché di quelle derivanti da delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo che riguardino i rapporti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci; B) provvedimenti disciplinari interni all’Associazione; C) pareri previsti dallo Statuto e dall’eventuale Regolamento; D) modifiche allo Statuto; E) scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione.

La competenza del Collegio sulle predette materie ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili. I soci, l’Assemblea e gli organi Sociali sono tenuti al rispetto dei provvedimenti assunti dal Collegio, nei limiti di quanto sancito dallo Statuto. I membri del Collegio possono assistere senza diritto ai voto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee. La carica del membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

F.TO GREGORIO PAONESSA

F.TO FILIPPO D’ANGELO

F.TO GIORGIA MARIA PRIOLO

F.TO FABRIZIO GROSOLI

F.TO JACOPO SALANI

F.TO MALGORZATA KAZIMIERA ORKISZEWSKA

F.TO FRANCESCO PAMPHILI

F.TO FOLCO SALANI

F.TO GIANLUCA ARCOPINTO

F.TO GUELFO SALANI

F.TO MARTA DONZELLI

F.TO CARMEN CECERE NOTAIO

Certifico io sottoscritta dott.ssa CARMEN CECERE, Notaio di Roma, che la presente, composta da 6 (sei) fogli è copia conforme all’originale atto ai miei rogiti munito delle prescritte firme.

Si rilascia per uso di legge

Roma, li 10 novembre 2010

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